Articolo 1060 del Codice civile
Art. 1060.
(Servitu' costituite dal nudo proprietario).
Il proprietario puo', senza il consenso dell'usufruttuario, imporre sul fondo le servitu' che non pregiudicano il diritto di usufrutto.
(Servitu' costituite dal nudo proprietario).
Il proprietario puo', senza il consenso dell'usufruttuario, imporre sul fondo le servitu' che non pregiudicano il diritto di usufrutto.