Articolo 2663 del Codice civile
Art. 2663.
(Ufficio in cui deve farsi la trascrizione).
La trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.
(Ufficio in cui deve farsi la trascrizione).
La trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.