Articolo 2022 del Codice civile

Art. 2022.

(Trasferimento).

Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. Del rilascio deve essere fatta annotazione nel registro.

Colui che chiede l'intestazione del titolo a favore di un'altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, deve provare la propria identita' e la propria capacita' di disporre, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio. Se l'intestazione o il rilascio e' richiesto dall'acquirente, questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico.

Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la responsabilita' dell'emittente.

L'emittente che esegue il trasferimento nei modi indicati dal presente articolo e' esonerato da responsabilita', salvo il caso di colpa.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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