Articolo 1207 del Codice civile

Art. 1207.

(Effetti).

Quando il creditore e' in mora, e' a suo carico l'impossibilita' della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore.
Non sono piu' dovuti gli interessi ne' i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.

Il creditore e' pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.

Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa e' successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se e' accettata dal creditore.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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