Articolo 1147 del Codice civile

Art. 1147.

(Possesso di buona fede).

E' possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto.

La buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave.

La buona fede e' presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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