Articolo 2317 del Codice civile
Art. 2317.
(Mancata registrazione).
Fino a quando la societa' non e' iscritta nel registro delle imprese, ai rapporti fra la societa' e i terzi si applicano le disposizioni dell'art. 2297.
Tuttavia per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali.
(Mancata registrazione).
Fino a quando la societa' non e' iscritta nel registro delle imprese, ai rapporti fra la societa' e i terzi si applicano le disposizioni dell'art. 2297.
Tuttavia per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali.
1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-06-07, n. 202305590Provvedimento:Leggi di più...- agevolazioni finanziarie·
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