Articolo 2893 del Codice civile

Art. 2893.

(Mancata richiesta dell'incanto).

Se l'incanto non e' domandato nel tempo e nel modo prescritti dall'art. 2891, il valore del bene rimane definitivamente stabilito nel prezzo che l'acquirente ha posto a disposizione dei creditori a norma dell'art. 2890, n. 3.

La liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo che e' stato depositato il prezzo e si e' provveduto nei modi indicati dal codice di procedura civile.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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