Articolo 639 del Codice civile
Art. 639.
(Garanzia in caso di condizione risolutiva).
Se la disposizione testamentaria e' sottoposta a condizione risolutiva, l'autorita' giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunita', puo' imporre all'erede o al legatario di prestare idonea garanzia a favore di coloro ai quali l'eredita' o il legato dovrebbe devolversi nel caso che la condizione si avverasse.
(Garanzia in caso di condizione risolutiva).
Se la disposizione testamentaria e' sottoposta a condizione risolutiva, l'autorita' giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunita', puo' imporre all'erede o al legatario di prestare idonea garanzia a favore di coloro ai quali l'eredita' o il legato dovrebbe devolversi nel caso che la condizione si avverasse.