Articolo 639 del Codice civile

Art. 639.

(Garanzia in caso di condizione risolutiva).

Se la disposizione testamentaria e' sottoposta a condizione risolutiva, l'autorita' giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunita', puo' imporre all'erede o al legatario di prestare idonea garanzia a favore di coloro ai quali l'eredita' o il legato dovrebbe devolversi nel caso che la condizione si avverasse.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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