Articolo 765 del Codice civile
Art. 765.
(Vendita del diritto ereditario fatta al coerede).
L'azione di rescissione non e' ammessa contro la vendita del diritto ereditario fatta senza frode a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi.
(Vendita del diritto ereditario fatta al coerede).
L'azione di rescissione non e' ammessa contro la vendita del diritto ereditario fatta senza frode a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi.