Articolo 2836 del Codice civile

Art. 2836.

(Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza).

Se il titolo per l'iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 FEBBARIO 1985, N. 52))
Entrata in vigore il 17 maggio 1985
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi