Articolo 1323 del Codice civile

Art. 1323.

(Norme regolatrici dei contratti).

Tutti i contratti, ancorche' non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze22

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi