Articolo 1870 del Codice civile

Art. 1870.

(Ricognizione).

Il debitore della rendita o di ogni altra prestazione annua che debba o possa durare oltre i dieci anni deve fornire a proprie spese al titolare, se questi lo richiede, un nuovo documento, trascorsi nove anni dalla data del precedente.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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