Articolo 110 del Codice civile

Art. 110.

(Celebrazione fuori della casa comunale).

Se uno degli sposi, per infermita' o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, e' nell'impossibilita' di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l'art. 107.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi