Articolo 669 del Codice civile

Art. 669.

(Frutti della cosa legata).

Se oggetto del legato e' una cosa fruttifera, appartenente al testatore al momento della sua morte, i frutti o gli interessi sono dovuti al legatario da questo momento.

Se la cosa appartiene all'onerato o a un terzo, ovvero se si tratta di cosa determinata per genere o quantita', i frutti o gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato e' stata promessa, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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