Articolo 1818 del Codice civile

Art. 1818.

(Impossibilita' o notevole difficolta' di restituzione).

Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione e' divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, questi e' tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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