Articolo 1032 del Codice civile

Art. 1032.

(Modi di costituzione).

Quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitu', questa, in mancanza di contratto, e' costituita con sentenza. Puo' anche essere costituita con atto dell'autorita' amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge.

La sentenza stabilisce le modalita' della servitu' e determina l'indennita' dovuta.

Prima del pagamento dell'indennita' il proprietario del fondo servente puo' opporsi all'esercizio della servitu'.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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