Articolo 2613 del Codice civile
Art. 2613.
(Rappresentanza in giudizio).
I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza e' attribuita ad altre persone.
(Rappresentanza in giudizio).
I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza e' attribuita ad altre persone.