Articolo 458 del Codice civile

Art. 458.

(Divieto di patti successori).

((Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti,))e' nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.
Entrata in vigore il 1 marzo 2006

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