Articolo 2609 del Codice civile

Art. 2609.

(Recesso ed esclusione).

Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri.

Il mandato conferito dai consorziati per l'attuazione degli scopi del consorzio, ancorche' dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto o escluso.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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