Articolo 464 del Codice civile
Art. 464.
(Restituzione dei frutti).
L'indegno e' obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione.
(Restituzione dei frutti).
L'indegno e' obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione.