Articolo 471 del Codice civile
Art. 471.
(Eredita' devolute a minori o interdetti).
Non si possono accettare le eredita' devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374.
(Eredita' devolute a minori o interdetti).
Non si possono accettare le eredita' devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374.