Articolo 734 del Codice civile

Art. 734.

(Divisione fatta dal testatore).

Il testatore puo' dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.

Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volonta' del testatore.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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