Articolo 1285 del Codice civile
Art. 1285.
(Obbligazione alternativa).
Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non puo' costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra.
(Obbligazione alternativa).
Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non puo' costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra.
3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-09-10, n. 202407503Provvedimento:Leggi di più...- art. 20, 21, 22, 24, 25 Codice del Consumo·
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