Articolo 1285 del Codice civile

Art. 1285.

(Obbligazione alternativa).

Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non puo' costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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