Articolo 2939 del Codice civile

Art. 2939.

(Opponibilita' della prescrizione da parte dei terzi).

La prescrizione puo' essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Puo' essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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