Articolo 2939 del Codice civile
Art. 2939.
(Opponibilita' della prescrizione da parte dei terzi).
La prescrizione puo' essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Puo' essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato.
(Opponibilita' della prescrizione da parte dei terzi).
La prescrizione puo' essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Puo' essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato.