Articolo 1053 del Codice civile

Art. 1053.

(Indennita').

Nei casi previsti dai due articoli precedenti e' dovuta un'indennita' proporzionata al danno cagionato dal passaggio.

Qualora, per attuare il passaggio, sia necessario occupare con opere stabili o lasciare incolta una zona del fondo servente, il proprietario che lo domanda deve, prima d'imprendere le opere o d'iniziare il passaggio, pagare il valore della zona predetta nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 1038.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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