Articolo 1412 del Codice civile
Art. 1412.
(Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante).
Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi puo' revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo che, in quest'ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca.
La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purche' il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.
(Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante).
Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi puo' revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo che, in quest'ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca.
La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purche' il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.
2. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-12-07, n. 202210733Provvedimento:Leggi di più...- art. 2947 c.c.·
- art. 30 c.p.a.·
- art. 73 c.p.a.·
- cancellazione della causa dal ruolo·
- colpa dell'amministrazione·
- compensazione delle spese·
- diniego di concessione edilizia·
- giudizio di annullamento·
- interruzione della prescrizione·
- nesso causale·
- prescrizione del diritto al risarcimento·
- responsabilità amministrativa·
- rinvio del giudizio·
- risarcimento danni·
- soccombenza·
- spese di giudizio
5. TAR Trento, sez. I, sentenza 2013-07-24, n. 201300254Provvedimento:Leggi di più...- art. 30 c.p.a.·
- art. 35 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80·
- diniego di concessione edilizia·
- illegittimità dell'atto amministrativo·
- prescrizione del diritto al risarcimento·
- responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione·
- risarcimento danni·
- termine di prescrizione quinquennale·
- tutela risarcitoria e impugnazione dell'atto amministrativo