Articolo 1079 del Codice civile

Art. 1079.

(Accertamento della servitu' e altri provvedimenti di tutela).

Il titolare della servitu' puo' farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e puo' far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Puo' anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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