Articolo 2600 del Codice civile

Art. 2600.

(Risarcimento del danno).

Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore e' tenuto al risarcimento dei danni.

In tale ipotesi puo' essere ordinata la pubblicazione della sentenza.

Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze84

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