Articolo 797 del Codice civile

Art. 797.

(Garanzia per evizione).

Il donante e' tenuto a garanzia verso il donatario, per l'evizione che questi puo' soffrire delle cose donate, nei casi seguenti:
1) se ha espressamente promesso la garanzia;
2) se l'evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui;
3) se si tratta di donazione che impone oneri al donatario, o di donazione rimuneratoria, nei quali casi la garanzia e' dovuta fino alla concorrenza dell'ammontare degli oneri o dell'entita' delle prestazioni ricevute dal donante.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze1

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