Articolo 465 del Codice civile
Art. 465.
(Indegnita' del genitore).
Colui che e' escluso per indegnita' dalla successione non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori.
(Indegnita' del genitore).
Colui che e' escluso per indegnita' dalla successione non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori.
Sentenze • 1
1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-11-25, n. 202007419Provvedimento:Leggi di più...- destinazione urbanistica·
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