Articolo 465 del Codice civile

Art. 465.

(Indegnita' del genitore).

Colui che e' escluso per indegnita' dalla successione non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze1


  • 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-11-25, n. 202007419
    Provvedimento:
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    • destinazione urbanistica·
    • diniego di concessione edilizia·
    • legittimità degli atti amministrativi·
    • legittimità del diniego di concessione edilizia·
    • piano paesaggistico·
    • rilascio di titoli edilizi·
    • tutela del paesaggio·
    • valutazione ambientale·
    • vincolo di destinazione industriale·
    • vincolo paesaggistico
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