Articolo 465 del Codice civile

Art. 465.

(Indegnita' del genitore).

Colui che e' escluso per indegnita' dalla successione non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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