Articolo 1089 del Codice civile

Art. 1089.

(Acqua impiegata come forza motrice).

Chi ha diritto di servirsi dell'acqua come forza motrice non puo', senza espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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