Articolo 2223 del Codice civile

Art. 2223.

(Prestazione della materia).

Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia e' fornita dal prestatore d'opera, purche' le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi