Articolo 1762 del Codice civile

Art. 1762.

(Contraente non nominato).

Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell'altro risponde dell'esecuzione del contratto e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato.

Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all'altra parte o e' nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti puo' agire direttamente contro l'altro, ferma restando la responsabilita' del mediatore.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze12

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi