Articolo 2387 del Codice civile

Art. 2387.

(( (Requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza).))((Lo statuto puo' subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilita', professionalita' ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da societa' di gestione di mercati regolamentati. Si applica in tal caso l'articolo 2382.

Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attivita'.))
Entrata in vigore il 10 dicembre 2003

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