Articolo 2387 del Codice civile

Art. 2387.

(( (Requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza).))((Lo statuto puo' subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilita', professionalita' ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da societa' di gestione di mercati regolamentati. Si applica in tal caso l'articolo 2382.

Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attivita'.))
Entrata in vigore il 10 dicembre 2003

Sentenze3


  • 1. TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-11-05, n. 201800711
    Provvedimento:
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    • art. 8, comma 5-bis, L.r. 40/2012·
    • garanzie partecipative·
    • indagini penali·
    • irretroattività delle leggi·
    • legittimità costituzionale·
    • misure cautelari·
    • poteri legislativi regionali·
    • procedimento penale·
    • requisiti di onorabilità·
    • sospensione cautelare dal servizio

  • 2. TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2016-06-24, n. 201607350
    Provvedimento:
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    • art. 27 Cost.·
    • art. 3 d.lgs. 509/1994·
    • art. 6 CEDU·
    • autonomia organizzativa degli enti privati·
    • difetto di giurisdizione·
    • eccesso di potere·
    • elezioni degli enti previdenziali privatizzati·
    • giurisdizione amministrativa·
    • interesse ad agire·
    • presunzione di innocenza·
    • requisiti di onorabilità per candidarsi·
    • sospensione e revoca delle cariche sociali·
    • tutela dell'interesse legittimo·
    • vigilanza ministeriale sugli enti previdenziali·
    • violazione del diritto di elettorato attivo

  • 3. Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/2005, n. 3032
    Provvedimento:
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