Articolo 2192 del Codice civile

Art. 2192.

(Ricorso contro il decreto del giudice del registro).

Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma degli articoli precedenti, l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, puo' ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro.

Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d'ufficio nel registro.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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