Articolo 2440 del Codice civile

Art. 2440.

(Conferimenti di beni in natura e di crediti).

Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342, terzo e quinto comma, e ((2343, 2343-ter, e 2343-quater))((La dichiarazione di cui all'articolo 2343-quater e' allegata all'attestazione di cui all'articolo 2444.))
Entrata in vigore il 15 settembre 2008
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