Articolo 298 del Codice civile

Art. 298.

(Decorrenza degli effetti dell'adozione).

L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.

Finche' il decreto non e' emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell'emanazione del decreto, si puo' procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione.

Gli eredi dell'adottante possono presentare alla corte memorie e osservazioni per opporsi all'adozione.

Se l'adozione e' ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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