Articolo 586 del Codice civile

Art. 586.

(Acquisto dei beni da parte dello Stato).

In mancanza di altri successibili, l'eredita' e' devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non puo' farsi luogo a rinunzia.

Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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