Articolo 2087 del Codice civile

Art. 2087.

(Tutela delle condizioni di lavoro).

L'imprenditore e' tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarita' del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrita' fisica e la personalita' morale dei prestatori di lavoro.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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