Articolo 1047 del Codice civile

Art. 1047.

(Contenuto della servitu').

Chi ha diritto di derivare acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi puo', qualora sia necessario, appoggiare o infiggere una chiusa alle sponde, con l'obbligo pero' di pagare l'indennita' e di fare e mantenere le opere atte ad assicurare i fondi da ogni danno.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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