Articolo 1670 del Codice civile

Art. 1670.

(Responsabilita' dei subappaltatori).

L'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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