Articolo 1443 del Codice civile
Art. 1443.
(Ripetizione contro il contraente incapace).
Se il contratto e' annullato per incapacita' di uno dei contraenti, questi non e' tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui e' stata rivolta a suo vantaggio.
(Ripetizione contro il contraente incapace).
Se il contratto e' annullato per incapacita' di uno dei contraenti, questi non e' tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui e' stata rivolta a suo vantaggio.
1. TAR Palermo, sez. I, sentenza 2020-12-22, n. 202002967Provvedimento:Leggi di più...- accesso di nuovi operatori al mercato sanitario·
- art. 106 TFUE·
- art. 21-bis L. 287/1990·
- art. 32 Cost.·
- art. 41 Cost.·
- art. 97 Cost.·
- assistenza specialistica da privato·
- concorrenza e mercato·
- concorrenza tra strutture sanitarie pubbliche e private·
- criterio della spesa storica·
- determinazione degli aggregati di spesa·
- diritto comunitario e concorrenza·
- eccesso di potere amministrativo·
- legittimazione processuale dell'AGCM·
- parere motivato AGCM·
- principio di parità tra strutture sanitarie·
- principio di proporzionalità·
- ripartizione del budget sanitario·
- sostituzione del criterio della spesa storica·
- tutela della concorrenza·
- tutela della concorrenza nel settore sanitario
2. TAR Palermo, sez. I, sentenza 2020-12-22, n. 202002968Provvedimento:Leggi di più...- Accreditamento strutture sanitarie private·
- Art. 106 TFUE·
- Criterio storico di ripartizione budget sanitario·
- Diritto alla salute·
- Effettività tutela giurisdizionale·
- Interesse pubblico·
- Interesse strumentale·
- Legittima azione AGCM·
- Libertà di iniziativa economica·
- Violazione principi concorrenza
4. TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2018-11-02, n. 201800338Provvedimento:Leggi di più...- anomalia dell'offerta·
- art. 60 c.p.a.·
- art. 97 d.lgs. 50/2016·
- competenza del TAR·
- esclusione da gara d'appalto·
- modifica strutturale dell'offerta·
- par condicio tra imprese partecipanti·
- risarcimento danni·
- sostituzione di elementi essenziali dell'offerta·
- verifica di congruità dell'offerta