Articolo 1443 del Codice civile

Art. 1443.

(Ripetizione contro il contraente incapace).

Se il contratto e' annullato per incapacita' di uno dei contraenti, questi non e' tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui e' stata rivolta a suo vantaggio.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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