Articolo 1189 del Codice civile

Art. 1189.

(Pagamento al creditore apparente).

Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, e' liberato se prova di essere stato in buona fede.

Chi ha ricevuto il pagamento e' tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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