Articolo 1225 del Codice civile

Art. 1225.

(Prevedibilita' del danno).

Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento e' limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui e' sorta l'obbligazione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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