Articolo 1225 del Codice civile
Art. 1225.
(Prevedibilita' del danno).
Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento e' limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui e' sorta l'obbligazione.
(Prevedibilita' del danno).
Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento e' limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui e' sorta l'obbligazione.
3. TAR Palermo, sez. II, sentenza 2024-02-29, n. 202400818Provvedimento:Leggi di più...- art. 1227 cod. civ.·
- art. 2056 cod. civ.·
- art. 30 c.p.a.·
- compensazione delle spese di giudizio·
- consequenzialità immediata e diretta del danno·
- criteri di responsabilità aquiliana·
- danno risarcibile·
- illegittimità provvedimentale·
- interesse legittimo pretensivo·
- nesso causale·
- onere della tempestiva reazione·
- prove del danno·
- responsabilità della pubblica amministrazione·
- tutela cautelare
5. TAR Parma, sez. I, sentenza 2024-07-13, n. 202400193Provvedimento:Leggi di più...- annullamento ordinanza·
- art. 30 C.p.a.·
- danno contra ius·
- demolizione opere abusive·
- elemento soggettivo responsabilità·
- giustificazione ordinanza comunale·
- interruzione prescrizione·
- liquidazione equitativa del danno·
- nesso causale·
- onere della prova·
- ordinanza comunale·
- prescrizione azione risarcitoria·
- realizzazione parcheggi·
- risarcimento danni·
- termine decadenziale