Articolo 1225 del Codice civile
Art. 1225.
(Prevedibilita' del danno).
Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento e' limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui e' sorta l'obbligazione.
(Prevedibilita' del danno).
Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento e' limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui e' sorta l'obbligazione.
3. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2023-07-24, n. 202312528Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- art. 1223 c.c.·
- art. 1225 c.c.·
- art. 1227 c.c.·
- art. 2043 c.c.·
- art. 2056 c.c.·
- art. 2697 c.c.·
- art. 34 c.p.a.·
- compatibilità autorizzazione struttura sanitaria·
- danno da ritardo·
- danno patrimoniale e non patrimoniale·
- disturbi del comportamento alimentare·
- illegittimità di provvedimento amministrativo·
- onere della prova·
- quantificazione del danno·
- responsabilità della pubblica amministrazione·
- risarcimento danni
4. TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-12-01, n. 202302846Provvedimento:Leggi di più...- art. 2043 cod. civ.·
- errore scusabile·
- interessi legittimi·
- mancata definizione del procedimento amministrativo·
- onere della prova·
- presunzione di responsabilità·
- principio di imparzialità e buona fede·
- responsabilità della pubblica amministrazione·
- responsabilità extracontrattuale·
- risarcimento danni