Articolo 1225 del Codice civile
Art. 1225.
(Prevedibilita' del danno).
Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento e' limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui e' sorta l'obbligazione.
(Prevedibilita' del danno).
Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento e' limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui e' sorta l'obbligazione.