Articolo 1974 del Codice civile
Art. 1974.
(Annullabilita' per cosa giudicata).
E' pure annullabile la transazione fatta su lite gia' decisa con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non avevano notizia.
(Annullabilita' per cosa giudicata).
E' pure annullabile la transazione fatta su lite gia' decisa con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non avevano notizia.
2. TAR Brescia, sez. II, sentenza 2019-11-07, n. 201900963Provvedimento:Leggi di più...- annullamento permesso di costruire·
- art. 38 DPR 380/2001·
- correttezza dell'attività amministrativa·
- legittimazione passiva·
- passaggio in giudicato delle sentenze·
- principio di effettività della tutela amministrativa·
- quantificazione della sanzione·
- sanzione pecuniaria·
- valore venale delle opere abusive·
- violazione delle norme urbanistiche
3. TAR Catania, sez. I, sentenza 2009-12-11, n. 200902093Provvedimento:Leggi di più...- accordo transattivo·
- affidamento diretto servizi pubblici·
- annullamento atti amministrativi·
- carenza di interesse processuale·
- doppia gara·
- eccesso di potere·
- giudicato amministrativo·
- legittimità amministrativa·
- principio di legalità·
- ricorso incidentale·
- rinuncia agli effetti della sentenza·
- sospensione del processo·
- violazione art. 21 septies legge n. 241/90·
- violazione principio di concorrenza