Articolo 1974 del Codice civile

Art. 1974.

(Annullabilita' per cosa giudicata).

E' pure annullabile la transazione fatta su lite gia' decisa con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non avevano notizia.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze11

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