Articolo 2092 del Codice civile

Art. 2092.

(Sanzioni previste da leggi speciali).

Le disposizioni dei tre articoli precedenti non si applicano nei casi in cui per le trasgressioni commesse dall'imprenditore le leggi speciali prevedono particolari sanzioni a di lui carico.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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